Statuto

 Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita l' "Associazione Professionale Esperti Visuristi Italiani" in sigla "AVI".

2. L'Associazione ed i suoi organi direttivi hanno sede presso la sede legale vigente e, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, l'AVI può istituire uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi professionali, costituire proprie società di servizio e assumere partecipazioni in società e in organizzazioni ai fini del raggiungimento degli obbiettivi associativi.

3. L'Associazione si configura come "Ente esponenziale" della categoria anche ai fini della rappresentanza e tutela sindacale degli operatori Esperti Visuristi come definiti al seguente comma 5).

4. Agli effetti del presente Statuto, per Professione di Esperto Visurista si intende colui che svolge in maniera esclusiva o prevalente attività diretta a visionare ed elaborare, per conto di terzi, risultanze e dati conservati da uffici pubblici e privati, quali gli uffici del catasto, le cancellerie dei tribunali, le camere di commercio, i Pubblici Registri Immobiliari, i Pubblici Registri Automobilistici, i registri navali, aeronautici ed altro, nonché ad eseguire, formalizzare e presentare atti, note di trascrizione iscrizione, annotamenti, istanze, volture e relazioni connesse all'attività di esperto visurista.

   
 Art. 2 – Durata
L'Associazione ha durata illimitata, salvo il venir meno della pluralità dei Soci o l'impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi o l'impossibilità del conseguimento dei principali scopi associativi.
   
 Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione, non avente fini di lucro, ha i seguenti scopi:

a) rappresentanza, valorizzazione e tutela delle figure professionali come descritte all'art 1 comma 5). L'AVI opera in particolare per la tutela degli utenti;

b) promozione dell'aggiornamento e dell'avanzamento tecnico-scientifico anche mediante attività d'informazione e di formazione in grado di favorire il continuo miglioramento culturale e professionale dei propri Soci;

c) promozione e valorizzazione delle "Responsabilità sociali" connessi alla propria professione;

d) promozione ed organizzazione d'iniziative nei campi di interesse della Professione dell'Esperto Visurista;

e) promozione d'altri campi d'attività specialistici affini alla Professione dell'Esperto Visurista;

f) collaborazione con le istituzioni internazionali, comunitarie, nazionali e locali per lo studio e l'emanazione di normative, linee guida, buone prassi e documenti di riferimento;

g) sviluppo di costanti rapporti con la pubblica opinione, con i mass media, e con gli organi decisionali internazionali, comunitari, nazionali e locali;

h) sviluppo e promozione della figura dell'Esperto Visurista attraverso pubblicazioni, interventi su quotidiani e riviste,presenze a convegni e manifestazioni fieristiche, presenza su web ecc…;

i) ricerca, promozione ,convenzioni e anche stipula, ove ritenuto necessario dall'associazione, di polizze assicurative, sia per la copertura della responsabilità civili derivanti dalle attività professionali, sia per la copertura delle spese legali in caso di procedimento penale svolte dai Soci. Per la realizzazione dei propri scopi l'AVI può aderire e/o collaborare con altre organizzazioni italiane, europee ed internazionali private e pubbliche.

   
 Art. 4 – Soci

Può chiedere di aderire all'Associazione chiunque sia in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano;

2. svolgere, da almeno un biennio, l'attività di Visurista;

3. essere integro moralmente, non aver riportato condanne penali, per delitti non colposi superiori ad anni due e comunque non essere stati condannati per reati contro la P.A. o contro la fede pubblica;

4. buona preparazione tecnico-scientifica riguardante l'attività del Visurista.

5. essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale

6. essere in possesso di attestato di licenza di scuola media superiore. Il Consiglio Direttivo, valuta con apprezzamento di merito insindacabile la sussistenza dei requisiti di cui al primo sopra ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) e delibera l'appartenenza dello stesso all'A.V.I. conferendogli lo status di Socio. La valutazione da parte del Consiglio Direttivo può avvenire anche a mezzo di mail . L'ingresso nell'Associazione nonché il mantenimento dello stato di Socio è condizionato all'effettivo e totale versamento della quota annuale.

   
 Art. 5 – Categorie di soci e aggregative di altre associazioni

L'Associazione può associarsi con altre istituzioni e/o associazioni, anche aggregandole, aventi scopi e fini analoghi purché compatibili con le finalità e lo statuto di AVI

Principali categorie di Soci:

  • Soci Effettivi
  • Soci Benemeriti
  • Soci Onorari
  • Soci Sostenitori

L'Associazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, può istituire altre categorie di soci secondo le necessità associative. Il regolamento per la nomina dei Soci diversi dai Soci Effettivi (es.: Soci Benemeriti, Soci Onorari ecc..) è emesso dal Consiglio Direttivo.

   
 Art. 6 – Rapporto Associativo

1. Il rapporto associativo nasce con l'accoglimento della domanda di adesione quale Socio e dura a tempo indeterminato. L'iscrizione del Socio all'Associazione non può essere limitata nel tempo e tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri.

2. Nell'interesse dei Soci e per la valorizzazione della loro immagine professionale, l'AVI attiva strumenti di garanzia a tutela dell'utente, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore ed il sistema delle attestazioni: il Socio con la sottoscrizione della domanda di adesione accetta questo approccio al rapporto associativo, ed assicura la sua partecipazione e condivisione al fine del miglior funzionamento del sistema e della sua corretta percezione da parte degli utilizzatori dei servizi erogati

3. Il socio si obbliga all'aggiornamento professionale costante come da regolamenti emanati dall' AVI che predispone gli strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

4. Il Socio riconosce che gli indirizzi e documenti associativi di AVI costituiscono elementi di riferimento per la consulenza ed assistenza all'utenza.

5. Il rapporto associativo può essere risolto dal Socio, mediante comunicazione scritta di recesso, che produce effetti al termine dell'anno in corso o dall'anno successivo, a seconda che detta comunicazione pervenga nei primi nove mesi o negli ultimi tre mesi dell'anno.

6. Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione, in qualunque momento mediante deliberazione del Consiglio Direttivo esclusivamente per i motivi di cui al comma successivo e/o a seguito di deliberazione del Collegio dei Probiviri, per i motivi e secondo le modalità indicate nel Codice Deontologico approvato dal Consiglio Direttivo.

7. Il rapporto associativo può essere risolto dall'Associazione mediante delibera del Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota annuale nei termini previsti o per il venir meno delle condizioni di cui al punto 1) o 3) o 5) dell'art. 4.

8. Le decisioni del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

   
 Art. 7 –Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • le quote annuali versate dai soci;
  • gli interessi e rendite dei fondi costituiti dalle quote;
  • le sovvenzioni e doni ricevuti;
  • ogni altra risorsa e dai beni comunque acquistati dall'associazione.
   
 Art. 8 - Quote Associative
Soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale, nelle misure e secondo i criteri deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo. Le quote associative versate non sono in alcun modo rimborsabili o cedibili ad altri, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione.
   
 Art. 9 – Organi

Gli Organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea
  • i Soci come definiti all'art.5
  • il Presidente
  • il Consiglio Direttivo
  • l'Esecutivo
  • il Collegio dei Revisori dei Conti ove nominato dall'assemblea
  • il Collegio dei Probiviri
  • l'Organismo di Vigilanza (OdV) ex art. 6 D.Lgs 231/01, se nominato (vedi art.16 ).
  • il Comitato Tecnico Scientifico

 Art. 10 – Costituzione e compiti dell'Assemblea

1. Costituzione

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'Art. 4, in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

b) approvare il bilancio consuntivo ed il conto economico di previsione;

c) esaminare e approvare la mozione assembleare collegata alla relazione annuale sull'attività svolta e sui programmi futuri.

3. Compiti dell'Assemblea straordinaria

a) deliberare le modificazioni dello Statuto (il trasferimento della sede legale dell'Associazione non costituisce modifica statutaria);

b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

 Art. 11 – Convocazioni e deliberazioni dell'Assemblea

1. Le Assemblee ordinarie e straordinarie devono essere convocate con avviso scritto, spedito per posta o con mezzo elettronico o diffuso tramite il portale dell'Associazione o pubblicato sui mezzi di comunicazione associativi almeno quindici giorni prima dell'adunanza, indicante gli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione; è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei Soci Effettivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i tre/quinti dei Soci Effettivi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Effettivi presenti o rappresentati, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 10 comma 3b (scioglimento dell'Associazione) per cui è richiesto il voto espresso dalla metà più uno dei Soci Effettivi presenti o rappresentati con delega.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

5. Le modalità delle votazioni sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri che devono avvenire per scrutinio segreto.

6. Il Socio Effettivo che sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea può comunque delegare, per iscritto, un altro Socio Effettivo e ciascun Socio Effettivo può essere portatore al massimo di una delega o di un numero superiore di deleghe, stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo, di Soci Effettivi in regola col pagamento della quota associativa. In assenza di delibera da parte del Consiglio Direttivo, da comunicare a tutti i Soci Effettivi, ogni Socio Effettivo potrà essere portatore di una sola delega.

7. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente e verbalizzati da un Segretario, ambedue nominati per voto palese all'inizio dell'Assemblea. I verbali dell'Assemblea, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, vengono conservati presso la sede sociale e resi disponibili per la consultazione da parte dei Soci.

8. Sono ammessi anche mezzi di partecipazione a distanza (es. video-conferenza) all'assemblea (anche straordinaria) purché le modalità tecniche di partecipazione siano state rese note in sede di convocazione.

   
 Art. 12– Il Presidente e il Consiglio Direttivo AVI

1. Il Presidente AVI è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo e dai componenti del Consiglio Direttivo con votazione palese.

2. Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi componenti due Vice Presidenti.

3. Il Presidente AVI dura in carica tre anni e gli spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione nell'ambito degli scopi sociali e gli spetta anche la legale rappresentanza dell'Associazione.

4. Il Presidente può formalmente delegare parte dei propri poteri, occorrendo, ai Vice Presidenti e ai componenti del Consiglio Direttivo sulla base dell'organizzazione e dei compiti specifici individuati e assegnati dal Presidente.

5. Il Presidente, può a suo giudizio, revocare o modificare i compiti e l'assegnazione dei compiti delegati.

6. Il Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni, ed è composto da almeno cinque Soci Effettivi con un massimo di undici, eletti dall'Assemblea ordinaria.

7. Il Consiglio Direttivo uscente delibera il regolamento elettorale indicante le modalità per le candidature, la data e la sede per le elezioni dirette delle cariche sociali e fissa anche il numero dei componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

8. La prima riunione del Consiglio Direttivo entrante è convocata o immediatamente al termine dell'Assemblea che lo ha nominato o con raccomandata R.R., fax o altro mezzo legalmente riconosciuto che ne consenta l'attestazione di ricezione, inviati almeno dieci giorni prima dell'adunanza, comunque entro trenta giorni dalla votazione assembleare, dal Presidente uscente o su iniziativa del Consigliere eletto con più anni di appartenenza all'Associazione, con il compito di nominare il Presidente i due Vicepresidenti dell'Associazione, il Tesoriere facenti parte del Consiglio Direttivo e successivamente su proposta del Consiglio Direttivo i membri dell'Organismo di Vigilanza, se nominato (vedi art. 16) e la figura responsabile della segreteria generale, d'ora in poi chiamato Segretario, che può essere scelto anche tra i non soci.

9. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'indirizzo, per il controllo delle attività dell'Associazione e per il controllo dell'amministrazione dell'Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell'Assemblea e salvi i poteri previsti per l'Esecutivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su iniziativa della maggioranza dei Consiglieri eletti, con avviso scritto o per mezzo elettronico, spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

11.Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti e i verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente, sono conservati presso la sede sociale. In caso di parità il voto del Presidente sarà considerato doppio.

   
 Art. 13 – Esecutivo

1. L'Esecutivo è composto dal Presidente dell'Associazione, dai due Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario.

2. L'Esecutivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,tenendo presenti i piani programmatici e le delibere del Consiglio Direttivo e secondo gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea. In caso d'urgenza, l'Esecutivo adotta le decisioni di competenza del medesimo Consiglio Direttivo, salvo ratifica dello stesso in occasione della sua prima riunione successiva. L'Esecutivo, per motivi rilevanti e urgenti, può chiedere ai componenti del Consiglio Direttivo, anche tramite votazioni effettuate con mezzi elettronici, pareri, orientamenti e approvazioni inerenti alle decisioni associative da prendere e le approvazioni sono ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione raggiungibile.

3. I verbali delle riunioni, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati presso la sede sociale.

   
 Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio è composto da due membri effettivi e un supplente, scelti anche tra i non Soci, purché in quest'ultimo caso siano professionisti qualificati iscritti negli albi. Il Collegio dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

2. I membri del Collegio eleggono tra loro il Presidente, con libero procedimento.

3. Il Collegio controlla la regolare tenuta dei conti dell'Associazione, applicando le regole professionali stabilite dalla legge per l'attività di Revisore dei Conti.

   
 Art. 15 – Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci, che non ricoprono cariche associative istituzionali, e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

2. I componenti effettivi nominano, tra loro, il Presidente, con libero procedimento.

3. Al Collegio dei Probiviri è demandata la decisione arbitrale delle controversie che possano insorgere tra i Soci e tra Soci e gli Organi dell'Associazione, per violazione dei doveri associativi e/o legati allo svolgimento dell'attività professionale, secondo le modalità previste dal Codice Deontologico.

4. Al Collegio dei Probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l'articolo 6 comma 6 dello Statuto e secondo le regole previste dal Codice Deontologico.

5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

   
 Art. 16 – Organismo di Vigilanza (OdV) – D.Lgs 231/01

1. A tutela dell'Associazione può essere costituito, su proposta del Presidente e approvazione del Consiglio Direttivo, l'Organismo di Vigilanza, per tutti i reati previsti dalla legge di pertinenza delle attività dell'Associazione.

2. L'Organismo di Vigilanza è composto da un minimo di due componenti effettivi e da un supplente, scelti anche tra i non soci, in possesso delle qualifiche e competenze necessarie per assicurare la verifica puntuale dell'adeguatezza del modello organizzativo e gestionale adottato e la sue efficace applicazione da parte degli organi associativi e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

3. I componenti effettivi nominano tra loro il Presidente, con libero procedimento e l'OdV redige il proprio regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Associazione, e lo comunica all'Esecutivo e al Consiglio Direttivo per gli adempimenti conseguenti e nel regolamento sono precisati anche gli obblighi di comunicazione da realizzare tra l'AVI e l'OdV.

4. L'OdV dispone dei poteri di verifica e d'indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività e effettua relazioni scritte periodiche all'Esecutivo, al Consiglio Direttivo e elabora anche una relazione scritta per l'Assemblea dei Soci.

   
 Art.17- Comitato Tecnico Scientifico
Il comitato tecnico scientifico ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'AVI, nonché promuovere le attività di formazione obbligatoria per gli associati.
   
 Art. 18 – Esercizio sociale e bilancio
L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che evidenzi la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, che viene approvato dal Consiglio Direttivo per essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea da tenersi entro marzo dell'anno successivo. Il bilancio approvato viene allegato al verbale dell'Assemblea. E' vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
   
 Art. 19 - Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio ad enti e organizzazioni aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge, dopo che siano saldati gli impegni dell'Associazione e gli oneri della liquidazione.
   
 Art. 20- Disposizioni finali
Per quanto non indicato esplicitamente nello statuto, valgono le norme di legge ,ed in particolare alle disposizioni in materia di professioni non organizzate di cui alla legge n° 4 del 14 gennaio 2013 e al codice del consumo D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005. In via transitoria per garantire il corretto proseguimento dell'attività associativa, si conferma il Consiglio Direttivo in carica con tutti i suoi componenti, per tre anni dalla data di approvazione del presente statuto.
   
   
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